Pubblichiamo la relazione tematica dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, che affronta analiticamente il tema del nuovo art. 570 bis c.p., in materia di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, e dei rapporti tra la nuova fattispecie e gli artt. 12 sexies della legge 898 del 1970 e 3 della legge 54 del 2006, oggi abrogati. La relazione affronta altresì il tema dei rapporti con l'art. 570 c.p., in materia di "Violazione degli obblighi di assistenza familiare".
Sommario: 1. Il nuovo art. 570-bis cod .pen. e le fattispecie in esso confluite – 2. Brevi cenni sull’art. 12 sexies legge n. 898 del 1970. - 2.1. Il reato previsto dall’art. 3 legge n. 54 del 2006. - 3. L’ambito applicativo dell’art. 570-bis cod .pen. in relazione alle previgenti fattispecie. - 3.1. L’applicabilità dell’art. 570-bis cod. pen. ai rapporti tra coniugi separati. - 3.2. La nuova formulazione e la tutela dei figli di genitori non coniugati. - 3.3. Il raffronto con la disciplina civilistica. – 3.4. Il contrasto con i principi della legge delega ed i limiti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale. - 3.5. Il riferimento alle sole ipotesi di “affido condiviso”. - 4. Applicabilità dell’art. 570-bis cod. pen. alle nuove formazioni familiari. - 4.1. La disciplina penale delle “nuove” formazioni familiari. - 4.2. La mancata estensione della tutela penale alle convivenze di fatto. - 5. I rapporti tra gli articoli 570 e 570-bis cod. pen. - 6. La pena applicabile.